Art. 7.
(Istituzione dell'assicurazione obbligatoria).

      1. Con il decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 6 sono definiti le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione di una assicurazione obbligatoria, le cui risorse sono destinate al finanziamento del Fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal 1o giugno 2007, nonché le misure fiscali atte a compensare il maggiore onere a carico dei lavoratori e delle imprese.
      2. L'assicurazione è obbligatoria per tutti i produttori di reddito, con contribuzioni graduate secondo le fasce di reddito identificate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 6. Dal pagamento dei contributi assicurativi sono escluse le persone il cui reddito familiare risulta inferiore al livello minimo stabilito dal medesimo decreto legislativo.

 

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